Gestione Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo dovranno essere inoltrati a:

Arca Vita International dac –
Compliance Officer
4-5 Dawson Street
Dublin 2,
Irlanda
Fax: 0035316340813
E-Mail: Compliance_Officer@arcaintl.com

I reclami relativi al comportamento dell’Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Intermediario di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell’Investitore-Contraente.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Ricorso IVASS

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.421331, PEC consumatore@pec.ivass.it per questioni attinenti al contratto nonché al comportamento di agenti, mediatori o broker (e loro collaboratori) e produttori diretti e al comportamento della Società (esclusi i casi di vendita diretta).

I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS sito www.ivass.it alla sezione “Per i Consumatori – Reclami – Guida”, devono contenere

  1. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  2. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  3. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  4. copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e degli eventuali riscontri forniti dagli stessi;
  5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per i quali sia già stata interessata l’Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_en chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Ricorso a CONSOB

Per questioni attinenti alla trasparenza informativa nonché al comportamento di soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa (intermediari incaricati diversi da quelli richiamati al punto precedente) e al comportamento della Società nei casi di vendita diretta, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società: CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06.84771 - oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02.724201, PEC all’indirizzo: consob@pec.consob.it.

Per ulteriori questioni l’esponente potrà rivolgersi alle altre Autorità amministrative competenti.

Altri sistemi di risoluzione delle controversie

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo:

  1. procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
  2. procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
  3. procedura dinanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB ai sensi della Delibera n. 19602/2016 e del Regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179 per la risoluzione extragiudiziale delle controversie limitatamente all’offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis del TUF emessi dalla Società. L’ACF conosce delle controversie (di importo non superiore a 500.000,000 euro) tra investitori e intermediari (Società o soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa di cui all’articolo 83 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, a seconda del caso che ricorre), relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Il ricorso può essere proposto, nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento Consob istitutivo dell’Arbitro, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.